n Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

• pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);

• pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria, sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva;

• pensioni di cui all’art. 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

• le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

• le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV - una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

Il Ministero delle finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l’effettiva natura risarcitoria di tale somma.

 RITORNA A: ..\istruzioni\Chi non e obbligato a presentare la dichiarazione.htm

RITORNA A: ..\istruzioni\redditi di lavoro dipendente e assimilati.htm